La Congregazione della Dottrina della fede ha pubblicato il 15/7/2010 nuove norme sui "gravioribus delictis", i delitti più gravi, tra cui gli abusi sessuali. Le norme, spiega il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, «prevedono in particolare procedure più rapide per affrontare con efficacia le situazioni più urgenti e gravi, e permettono l'inserimento di laici nel personale dei tribunali; portano la prescrizione da dieci a venti anni, equiparano l'abuso su persone con limitato uso di ragione a quello sui minori, introducono il delitto di pedopornografia».
http://www.vatican.va/resources/resources_norme_it.html
Congratulazioni a tutti coloro che hanno appena sostenuto l'esame di licenza
un caloroso invito a iscriversi al Sito degli Ex Allievi, chiedo a tutti i soci attuali di contattare i loro conoscenti neo licenziati suggerendo l'adesione all'Associazione
grazie
ABUSO SUI MINORI LA RISPOSTA DELLA CHIESA
http://
http://www.vatican.va/resources/index_it.htm
Il 12 aprile 2010 è stata pubblicata sulla pagina web del Vaticano anche una Guida alla comprensione dei procedimenti adottati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei supposti casi di abusi sessuali su minori.
Nuovo sito dei Tribunali ecclesiastici italiani
http://www.siti.chiesacattolica.it/siti/s2magazine/index1.jsp?idPagina=776
Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso orientali non cattolici
documento di diritto particolare italiano appena uscito: "Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso orientali non cattolici". È possibile scaricarlo a partire dall’home page di
www.chiesacattolica.it e dell’ufficio giuridico (
www.chiesacattolica.it/giuridico).
EPHEMERIDES IURIS CANONICI nova series
LA PRESTIGIOSA RIVISTA EPHEMERIDES IURIS CANONICI RIPRENDE LA PUBBLICAZIONE GRAZIE ALL'INTERESSAMENTO DELLA FACOLTA' DI DIRITTO CANONICO SAN PIO X IN VENEZIA E DELL'EDITRICE MARCIANUM PRESS. I SINGOLI VOLUMI SI ARTICOLERANNO IN STUDI, RECENSIONI, NOTA BIBLIOGRAFICA.
Giurisprudenza internazionale
Sentenza 29 aprile 2010 Corte d'Appello Regno Unito
Contrasto tra convinzioni religiose e prestazioni lavorative
Abstract: Il licenziamento di un consulente familiare di religione cristiana, che ha rifiutato di svolgere il suo lavoro con coppie omosessuali, è legittimo e non è discriminatorio in base ai regolamenti "Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003. Il licenziamento è stato infatti motivato da un rifiuto di svolgere le mansioni indicate nel contratto (nello specifico: fornire terapie di coppia, senza discriminazioini basate, tra le altre caratteristiche, sull'orientamento sessuale) e non dalla religione del dipendente. Inoltre occorre tener presente che, ferma restando la tutela della libertà religiosa nell'ordinamento britannico, non tutte le estrinsecazioni del proprio credo e non tutte le convinzioni derivanti da precetti religiosi sono meritevoli di tutela in una società democratica, attenta ad offrire un giusto bilanciamento tra i diritti dei cittadini.
Testo originale su
www.olir.it
DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO
DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI.doc
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO
»Modificati alcuni Canoni del Codice!!
ESTRATTO
Stabiliamo quindi di eliminare nel medesimo Codice le parole: “e non separata da essa con atto formale” del can. 1117, “e non separata da essa con atto formale” del can. 1086 § 1, come pure “e non separata dalla medesima con atto formale” del can. 1124.
Pertanto, avendo sentito in merito la Congregazione per la Dottrina della Fede ed il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e chiesto anche il parere ai Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di S.R.E. preposti ai Dicasteri della Curia Romana, stabiliamo quanto segue:
Art. 1. Il testo del can. 1008 del Codice di Diritto Canonico sia modificato in modo che d’ora in poi risulti così:
“Con il sacramento dell’ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio”.
Art. 2. Il can. 1009 del Codice di Diritto Canonico d’ora in poi avrà tre paragrafi, nel primo e nel secondo dei quali si manterrà il testo del canone vigente, mentre nel terzo il nuovo testo sia redatto in modo che il can. 1009 § 3 risulti così:
“Coloro che sono costituiti nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità”.
Art. 3. Il testo del can. 1086 § 1 del Codice di Diritto Canonico viene così modificato:
“È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l’altra non battezzata”.
Art. 4. Il testo del can. 1117 del Codice di Diritto Canonico viene così modificato:
“La forma qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, salve le disposizioni del can. 1127 § 2”.
Art. 5. Il testo del can. 1124 del Codice di Diritto Canonico viene così modificato:
“Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo, l’altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità”.
Interessante articolo sullo stato di coma vegetativo
http://www.biomedcentral.com/1471-2377/9/35
riportato in sintesi anche dalla stampa nazionale, al link trovate l'abstract originale
Pubblicata la Costituzione Apostolica relativa alla situazione della comunità anglicana
Anglicanorum coetibus.doc
Crocifisso in aula - risarcito il genitore
Sentenza 3 novembre 2009,n.30814/06
Corte europea 3 novembre09.pdf